Le modifiche introdotte dal Parlamento a fine 2021, al D.lgs 81/08, hanno posto nuove prospettive e interrogativi sulla figura del preposto.
𝐃𝐨𝐩𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐝 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫-𝐩𝐫𝐞𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨?
La risposta è: in parte si e in parte no.
Perché si?
Possiamo rispondere “sì” perché le modifiche da un lato introducono una serie di nuovi obblighi, in primis per il datore di lavoro di individuare formalmente il preposto e obblighi a carico del preposto tra cui:
✔️ Intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
✔️Sovraintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI Individuali.
✔️Interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite.
✔️In caso di rilevazione di deficienze di mezzi e delle attrezzature di lavoro e ogni tipo di condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
A questi obblighi in carico al preposto si pone un bilanciamento attraverso l’introduzione di alcune garanzie previste nei confronti di questa figura: la previsione di un emolumento per lo svolgimento della sua attività e la garanzia di non poter subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento di essa.
Perché no?
Possiamo rispondere “no” perché l’introduzione di questi obblighi a livello normativo rappresenta la formalizzazione da parte del legislatore di quanto nella pratica già accadeva senza che fosse di fatto previsto in modo così esplicito e articolato dalla legge.
L’obiettivo sembra quindi più quello di voler ufficializzare anche normativamente alla figura del preposto una sua concreta operatività del suo ruolo più che creare un super preposto.
Ricordando che questa figura, di raccordo tra il datore di lavoro e i suoi dirigenti ed i lavoratori, è di fondamentale importanza per garantire una reale sicurezza nei posti di lavoro.
Fondamentale in questo senso è proprio la formazione del preposto: il legislatore in questo senso ha modificato il termine obbligatorio per l’aggiornamento della sua formazione passando dai 5 anni precedenti ai 2 anni attuali. Formazione e aggiornamento che deve svolgersi interamente in presenza.
𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘊𝘰𝘭𝘭𝘪𝘨𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘦𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘷𝘪 𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘮𝘰𝘥𝘪𝘧𝘪𝘤𝘩𝘦, 𝘱𝘰𝘯𝘦𝘯𝘥𝘰𝘤𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘥𝘶𝘣𝘣𝘪𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘷𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘻𝘪𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦𝘥 𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘰.