In linea con la recente riforma legislativa, la Legge di conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto importanti modifiche riguardanti la formazione e l’aggiornamento del preposto in materia di sicurezza sul lavoro.
Secondo il nuovo comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, le attività formative per i preposti devono svolgersi interamente in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale, e comunque ogni volta che sia necessario in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Le sanzioni per la violazione di questo comma riguardano il datore di lavoro e il dirigente, che possono incorrere in arresto da due a quattro mesi o in un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
È fondamentale comprendere che l’obbligo di aggiornamento biennale è entrato in vigore il 21 dicembre 2023, superando il limite costituzionale di retroattività della legge penale.
Nonostante le interpretazioni contrastanti, è chiaro che le circolari ministeriali non vincolano i cittadini, le aziende né i giudici, e quindi non possono essere considerate fonti di diritto. Inoltre, l’interpretazione delle norme legislative da parte delle circolari ministeriali non è vincolante per le autorità amministrative, che possono decidere autonomamente come applicare la legge.
Riferimento legge che associa la formazione in presenza alla modalità sincrona.
Art. 9-bis. – (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) – 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».
È importante notare che la formazione in videoconferenza sincrona registrata con telecamera accesa è considerata equivalente alla formazione in presenza, ma si consiglia comunque di integrarla con un modulo formativo aggiuntivo di una o due ore.
È stata infine prevista una modifica dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede l’adozione di un nuovo Accordo entro il 30 giugno 2022 per definire la durata, i contenuti minimi e le modalità di verifica della formazione obbligatoria per il datore di lavoro.
In sintesi, è essenziale che le aziende si attengano scrupolosamente agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alla legge.