L’articolo esamina la sentenza della Cassazione Penale del 13 febbraio 2024, n. 6301, che ribadisce l’importanza della formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro come obbligo imprescindibile per i datori di lavoro.
È importante sottolineare che il personale di nuova assunzione deve partecipare ai rispettivi corsi di formazione prima, o se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione. Se il corso di formazione non può essere completato prima che il dirigente, preposto o lavoratore inizi le proprie attività, esso deve essere concluso entro e non oltre 60 giorni dalla data di assunzione.
IL FATTO Un lavoratore interinale addetto alla lettura dei contatori ha subito gravi lesioni in un incidente sul lavoro. La Corte ha condannato l’amministratore unico della società per mancata formazione specifica sulla sicurezza, violando l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
Il lavoratore infortunato era stato assunto come lavoratore interinale da circa un mese (meno dei 60 gg obbligatori per completare la formazione specifica secondo l’accordo Stato Regioni) con mansioni di lettura.
LA FIGURA IMPUTATA L’amministratore unico della società è accusato di negligenza, imprudenza e imperizia, violando l’articolo 2087 del codice civile e le norme sulla prevenzione degli infortuni. In particolare, non ha fornito al lavoratore una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza come previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.
LE CONSIDERAZIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte ha sottolineato che la formazione in materia di salute e sicurezza deve essere specifica alle mansioni e non può essere sostituita da conoscenze trasmesse da colleghi più esperti. La mancata formazione specifica è stata considerata una grave violazione con conseguenze penali per i datori di lavoro. La sentenza ribadisce che la sicurezza sul lavoro è un obbligo legale e morale.
LA FORMAZIONE PUÒ IMPEDIRE IL VERIFICARSI DI UN INFORTUNIO? Sì, come evidenziato dalla sentenza n. 6301/2024. Nel caso del lavoratore infortunato, l’incidente poteva essere evitato con una formazione specifica sui rischi connessi alla mansione. La formazione generale di 4 ore ricevuta non era sufficiente.
I DOCENTI DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO La sentenza sottolinea che i docenti devono essere qualificati. La semplice trasmissione di informazioni da parte di colleghi esperti non può sostituire la formazione formale, che deve essere strutturata e impartita da formatori con conoscenze tecniche adeguate.
APPROFONDIMENTO Tutti i lavoratori devono partecipare a una formazione iniziale composta da:
- Formazione generale di almeno 4 ore, valida per ogni tipo di impresa.
- Formazione specifica, di durata variabile da 4 a 12 ore, in base al settore economico e al livello di rischio.
Questa formazione deve essere aggiornata ogni 5 anni con corsi di almeno 6 ore su evoluzioni normative, innovazioni tecniche, applicazioni pratiche e misure di prevenzione.