La Cassazione: non basta consegnare i manuali, i datori di lavoro devono garantire la corretta formazione antinfortunistica
Il datore di lavoro non può limitarsi a fornire ai lavoratori i manuali di istruzione per l’uso dei macchinari, ma ha l’obbligo di verificare che le norme antinfortunistiche siano state comprese e assimilate dai dipendenti.
Questa è la premessa della sentenza della Corte di Cassazione, basata sull’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, che sancisce l’obbligo del datore di lavoro di fornire attrezzature sicure, mantenerle in buone condizioni e assicurare che siano utilizzate correttamente.
Il caso di infortunio che ha portato alla sentenza si è verificato in un cantiere edile. Un lavoratore è stato colpito da un argano montato in modo errato su un ponteggio, che si è staccato durante l’uso, causando gravi lesioni. Il datore di lavoro ha sostenuto che la responsabilità fosse del fratello, preposto al cantiere, che aveva montato l’argano in modo errato. Tuttavia, la Corte ha respinto questa difesa, ritenendo che la carente formazione impartita ai lavoratori fosse la causa principale dell’infortunio.
La Corte ha evidenziato due principi chiave:
- Il datore di lavoro che non fornisce adeguata formazione e informazione ai lavoratori risponde, per negligenza, degli infortuni causati da errori dovuti alla mancanza di istruzione.
- L’esperienza o la conoscenza acquisite dai lavoratori sul campo non sostituiscono l’obbligo legale di formazione.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il preposto non aveva ricevuto la formazione necessaria per montare correttamente l’argano, e la semplice presenza del manuale di istruzioni in cantiere non era sufficiente. Il datore di lavoro è stato quindi ritenuto responsabile, in quanto non aveva adottato misure per garantire che l’attrezzatura fosse installata e utilizzata in sicurezza, come previsto dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008.
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna del datore di lavoro, riconoscendo la sua responsabilità per la mancanza di formazione adeguata e per non aver garantito che il preposto fosse tecnicamente qualificato per il compito.
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Considerando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e poiché non sono emersi elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa dell’inammissibilità, è stato inoltre obbligato a versare la somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.