Dal 24 maggio, con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la gestione della formazione sulla sicurezza ha introdotto specifici chiarimenti e requisiti per le aziende che intendono svolgerla internamente.
L’Accordo stabilisce che il Datore di Lavoro ha la facoltà di assumere il ruolo di soggetto formatore per i corsi destinati esclusivamente ai propri lavoratori, preposti e dirigenti. Questa opzione consente un’organizzazione interna della formazione, ma impone al Datore di Lavoro l’assunzione diretta di responsabilità e oneri significativi.
Impegni e responsabilità della formazione interna
Gestire in autonomia il processo formativo implica adempiere a una serie di obblighi rigorosi, che vanno dalla pianificazione didattica all’emissione degli attestati. Tra questi, rientrano:
- La corretta elaborazione della documentazione didattica a supporto.
- La tenuta e compilazione accurata dei registri delle presenze.
- L’organizzazione e la registrazione delle verifiche finali di apprendimento.
- Il rilascio di attestati conformi a tutti i requisiti previsti dall’Accordo.
Un’errata gestione di una qualsiasi di queste fasi può esporre il Datore di Lavoro a pesanti sanzioni, configurando un’inadempienza rispetto all’obbligo formativo sancito dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza). La complessità di questi adempimenti rende la scelta della formazione interna particolarmente delicata, soprattutto per le realtà aziendali prive di una struttura interna dedicata e con competenze specifiche.
Requisiti per il datore di lavoro soggetto formatore
Qualora il Datore di Lavoro scelga di erogare direttamente la formazione obbligatoria (Art. 37 D.Lgs. 81/08) per i propri dipendenti, preposti e dirigenti, dovrà rispettare scrupolosamente i requisiti stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, tra cui:
- L’adozione di metodologie didattiche precise e conformi.
- Il rispetto dei contenuti e delle durate minime dei corsi previsti dalla normativa.
- La selezione di docenti qualificati secondo il D.I. 06/03/2013 o, in alternativa, il Datore di Lavoro stesso, se in possesso dei requisiti di DL-RSPP.
- La predisposizione e l’aggiornamento costante di registri e tutta la documentazione attestante l’effettiva erogazione dei corsi.
Regole specifiche per l’organizzazione dei corsi
L’Accordo del 2025 definisce inoltre dettagliate regole per l’organizzazione pratica dei corsi interni:
- Numero massimo di partecipanti per corso: 30 unità.
- Ammissione alla verifica finale solo per chi ha frequentato almeno il 90% delle ore.
- Svolgimento delle verifiche finali secondo i criteri stabiliti dall’Accordo per ogni tipologia di corso.
Adempimenti metodologici
- Tenuta del registro di presenza (cartaceo o elettronico).
- Predisposizione del verbale della verifica finale (sottoscritto dal Datore di Lavoro se “Responsabile del progetto formativo”).
- Rilascio di attestati di formazione completi di tutte le indicazioni richieste dall’Accordo e firmati dal datore di lavoro o da un suo delegato.
- Conservazione del fascicolo del corso (contenente tutta la documentazione probatoria) per almeno 10 anni.
Perché affidarsi a Colligo Ingegneria
Di fronte a queste complessità, molte imprese scelgono di affidarsi a soggetti formatori qualificati e in possesso dei requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025. Colligo Ingegneria si propone come partner ideale per garantire non solo la conformità normativa, ma anche l’efficacia didattica e la riduzione dei rischi per il Datore di Lavoro. La nostra expertise ci permette di guidare le aziende attraverso il labirinto normativo, offrendo percorsi formativi completi e aggiornati, garantendo la validità legale della formazione erogata.