Analisi delle principali modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza dopo la conversione in legge
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione con modificazioni del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
- Collocamento obbligatorio dei disabili: ampliamento delle convenzioni
La legge di conversione rafforza gli strumenti di inserimento lavorativo delle persone con disabilità:
– il limite massimo di copertura della quota di riserva tramite convenzioni passa dal 10% al 60% per i datori di lavoro privati con oltre 50 dipendenti;
– viene consentito il distacco temporaneo dei lavoratori nell’ambito della commessa, purché previsto esplicitamente nella convenzione e nel rispetto della normativa vigente;
– l’interesse del distaccante è considerato automaticamente sussistente;
– tra i soggetti destinatari delle convenzioni rientrano ora anche ETS non commerciali, cooperative sociali e società benefit.
- Imprese turistico-ricettive: formazione sicurezza entro 30 giorni
Inserito l’art. 1-bis che introduce un termine massimo per la formazione in materia di salute e sicurezza nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Considerato il basso livello di rischio, la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio della somministrazione di lavoro.
- Patente a crediti: chiarimenti e inasprimenti
La legge interviene su alcuni aspetti procedurali della patente a crediti:
– per le violazioni relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti avviene dopo la notifica del verbale di accertamento;
– dal 1° gennaio 2026, la mancata comunicazione preventiva dell’instaurazione del rapporto di lavoro comporta una decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione, superando il precedente sistema dei effettivi giorni di lavoro in nero;
– in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, le Procure trasmettono all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti
- Premialità INAIL per le imprese virtuose
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere:
– le aliquote di oscillazione;
– i contributi in bonus legati all’andamento infortunistico.
L’obiettivo è incentivare la prevenzione e premiare i datori di lavoro virtuosi. Sono escluse le aziende con condanne definitive per gravi violazioni in materia di sicurezza negli ultimi due anni.
- Rete del lavoro agricolo di qualità: requisiti più stringenti
L’iscrizione alla Rete sarà subordinata all’assenza, negli ultimi tre anni, di:
– condanne penali definitive;
– sanzioni amministrative (anche non definitive) in materia di salute e sicurezza.
– Alle imprese iscritte sarà riservata una quota delle risorse INAIL per investimenti e formazione sulla sicurezza.
- Appalti e subappalti: controlli rafforzati
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà concentrare prioritariamente l’attività di vigilanza sulle imprese che operano in subappalto, ai fini dell’iscrizione alla Lista di Conformità INL.
- Badge di cantiere digitale
Viene istituito il badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione, disponibile anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL. Il badge è fornito gratuitamente al lavoratore.
- Potenziamento degli organici di vigilanza
Per il triennio 2026–2028 sono previste:
– 300 nuove assunzioni all’INL;
– 100 unità aggiuntive per il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
- Prevenzione, formazione e fascicolo elettronico del lavoratore
Dal 2026 l’INAIL trasferirà almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione.
Le competenze acquisite in materia di sicurezza saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate nella piattaforma SIISL. Entro il 31 dicembre 2026 saranno riviste anche le modalità di accertamento di tossicodipendenza e alcol-dipendenza.
- Accreditamento dei soggetti formatori
Entro 90 giorni, un Accordo Stato-Regioni definirà criteri e requisiti per l’accreditamento dei soggetti che erogano formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa.
- Tutela degli studenti nei percorsi scuola-lavoro
Gli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO) rientrano ora nella tutela assicurativa INAIL. È vietato adibirli a lavorazioni ad elevato rischio.
- Borse di studio per i superstiti
Introdotte borse di studio esenti da imposte fino a 7.000 euro annui, in favore dei superstiti di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale.
- Agevolazioni occupazionali e SIISL
Dal 1° aprile 2026, l’accesso ai benefici contributivi sarà subordinato alla pubblicazione delle posizioni lavorative sulla piattaforma SIISL.
- Tracciamento dei mancati infortuni
Entro sei mesi saranno adottate linee guida nazionali per l’identificazione e l’analisi dei mancati infortuni nelle imprese con oltre 15 dipendenti.
- Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
La contrattazione collettiva potrà introdurre misure di promozione della salute, inclusi permessi retribuiti per screening oncologici durante l’orario di lavoro.
- Consultazione gratuita delle norme UNI
Confermata la possibilità di consultazione gratuita delle norme tecniche UNI tramite convenzioni promosse dal Ministero del Lavoro.