Con l’aumento del lavoro agile, è sempre più frequente interrogarsi su cosa accada in caso di infortunio durante lo smart working. Quando un dipendente si fa male svolgendo la propria attività da casa o da un’altra sede esterna, quali sono le responsabilità del datore di lavoro? E in quali casi l’Inail garantisce la tutela assicurativa?
Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha iniziato a chiarire questi aspetti, definendo con precisione i confini della responsabilità aziendale e il nesso tra infortunio e prestazione lavorativa.
Il quadro normativo dello smart working
Il lavoro agile è regolato dalla legge 22 maggio 2017 n. 81, che permette di svolgere il rapporto subordinato senza vincoli di luogo. Tuttavia, le regole di sicurezza sul lavoro, stabilite dal Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, restano applicabili anche quando la prestazione viene svolta in smart working.
Parallelamente, la tutela assicurativa Inail si estende agli infortuni sul lavoro e in itinere, anche se il dipendente lavora fuori dai locali aziendali. Questo vale sempre che l’evento sia strettamente collegato alla prestazione lavorativa, come ribadito dalle ultime pronunce della giurisprudenza.
Quando l’infortunio è considerato “di lavoro”
La parola chiave è il nesso causale. Perché un infortunio possa rientrare nella copertura Inail, deve essere funzionalmente collegato all’attività lavorativa e non derivare da azioni personali estranee al lavoro.
In pratica:
- Se il dipendente lavora da casa seguendo l’accordo di smart working, un evento lesivo collegato alla prestazione rientra nella tutela.
- Se invece il comportamento è completamente personale o scollegato dal lavoro, la copertura assicurativa non si applica.
- La valutazione non è automatica: ogni caso richiede un’analisi concreta delle circostanze.
Obblighi del datore di lavoro nello smart working
Anche fuori dall’azienda, il datore di lavoro ha responsabilità preventive. Questo significa:
- Fornire un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, come previsto dall’articolo 22 della legge 81/2017.
- Adattare il sistema di prevenzione previsto dal Dlgs 81/2008 agli ambienti esterni all’azienda.
- Definire con chiarezza: attività autorizzate, fasce di reperibilità e modalità d’uso delle attrezzature.
- Documentare le misure adottate, così da dimostrare la corretta gestione del rischio in caso di contenzioso.
Queste azioni non sono solo obblighi formali: servono a creare un ambiente sicuro e a ridurre rischi e responsabilità.
Il ruolo del lavoratore: collaborazione e sicurezza
La sicurezza nello smart working è un processo condiviso. Il lavoratore deve rispettare le regole e le indicazioni concordate con il datore di lavoro, perché la tutela assicurativa Inail si applica solo se l’attività è coerente con l’accordo di lavoro agile.
In sostanza: la prevenzione passa da una gestione chiara e condivisa, con accordi individuali definiti e rispetto delle procedure di sicurezza.
Come gestire efficacemente la sicurezza nello smart working
Per le aziende, questo significa:
- Fornire formazione sui rischi specifici del lavoro agile
- Stabilire attività e responsabilità chiare
- Monitorare periodicamente l’applicazione delle misure preventive
- Conservare documentazione completa per eventuali controlli o contenziosi
Così facendo, il datore di lavoro garantisce tutela ai dipendenti e riduce i rischi legali.
L’infortunio in smart working rappresenta una sfida nuova per aziende e lavoratori. Garantire la sicurezza significa non solo rispettare la legge, ma anche proteggere il capitale umano e creare un modello organizzativo solido.
Attraverso misure preventive, accordi chiari e documentazione accurata, è possibile gestire il rischio, tutelare i lavoratori e garantire continuità operativa anche in modalità agile.