Aggiornamento RLS Colligo Ingegneria

Aggiornamento RLS

Nel 2025 il quadro normativo in materia di formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è stato oggetto di un importante aggiornamento. La pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e l’entrata in vigore della Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 hanno infatti introdotto chiarimenti e integrazioni rilevanti, sia per quanto riguarda l’aggiornamento periodico sia in relazione alle modalità di erogazione dei corsi.

Aggiornamento RLS: obbligo esteso a tutte le imprese

Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito nella Legge n. 159 del 29 dicembre 2025 (in vigore dal 30 dicembre 2025), è stato integrato quanto previsto dall’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008, introducendo una novità significativa: l’obbligo di aggiornamento periodico dell’RLS anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti.
In precedenza, infatti, l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 disciplinava espressamente l’aggiornamento solo per le aziende con più di 15 lavoratori, prevedendo:

  • 4 ore annue per aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
  • 8 ore annue per aziende con oltre 50 dipendenti.

Nessuna indicazione era invece fornita per le realtà con meno di 15 dipendenti.
La Legge n. 159/2025 ha colmato questa lacuna normativa, stabilendo l’obbligatorietà dell’aggiornamento dell’RLS in tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Durata dell’aggiornamento: cosa cambia

La durata dell’aggiornamento rimane differenziata in base al numero di lavoratori:

  • 4 ore annue per aziende tra 15 e 50 dipendenti;
  • 8 ore annue per aziende con oltre 50 dipendenti;
  • Durata definita dalla contrattazione collettiva nazionale per le aziende con meno di 15 dipendenti, tenendo conto della dimensione aziendale e del livello di rischio legato all’attività svolta.

Questa integrazione garantisce maggiore coerenza nel sistema formativo e uniforma il trattamento degli RLS delle micro e piccole imprese rispetto a quanto già previsto per le aziende di dimensioni maggiori, rafforzando l’organizzazione della prevenzione.

Modalità di erogazione dei corsi: apertura all’e-learning

Un altro aspetto centrale riguarda le modalità di svolgimento della formazione.

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevedeva che la formazione in materia di salute e sicurezza potesse essere erogata in modalità e-learning solo se espressamente prevista da norme, accordi o dalla contrattazione collettiva. In mancanza di tale previsione, la modalità a distanza non era considerata ammissibile per gli RLS (salvo specifiche eccezioni contrattuali).

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non riporta più questa limitazione generale. Resta quindi il principio stabilito dall’art. 37, comma 11, del Decreto Legislativo 81/2008, secondo cui le modalità della formazione degli RLS sono definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

In assenza di un divieto espresso nei contratti collettivi applicati in azienda, la formazione può pertanto essere erogata anche in modalità e-learning, non essendoci più una preclusione generale a livello di Accordo Stato-Regioni.

Va sottolineato che, diversamente da quanto previsto per altre figure della sicurezza (come i preposti, per i quali è richiesta espressamente la formazione in presenza), per gli RLS non sono attualmente previste limitazioni specifiche sulla modalità di erogazione.

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Perché investire in una formazione RLS di qualità

L’aggiornamento dell’RLS non è un mero adempimento formale. Una formazione strutturata e coerente con il contesto aziendale consente al rappresentante dei lavoratori di:

  • individuare correttamente i rischi presenti;
  • collaborare in modo efficace con datore di lavoro, RSPP e lavoratori;
  • contribuire concretamente alla riduzione di infortuni e costi indiretti;
  • promuovere una cultura della sicurezza realmente partecipata.

Scegliere percorsi formativi tracciabili, conformi alla normativa e progettati da professionisti del settore significa investire in prevenzione e tutela organizzativa.